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Riforma dello sport 2023: Quali sono i cambiamenti previsti

La riforma dello sport entrata in vigore dal 1° Luglio 2023, rivoluziona i criteri di tassazione dei compensi percepiti dagli sportivi dilettanti: i compensi percepiti in ambito sportivo dilettantistico non sono ora più riconducibili nella categoria dei redditi diversi e non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro; concorrono a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale soglia.

La riforma introduce dunque una immediata complessità: il periodo d’imposta 2023, infatti, avrà un doppio regime per semestri e due diversi sistemi di tassazione, uno fino al 30 giugno 2023 e un altro per i compensi percepiti dal 1° luglio.

La “nuova” attività di lavoro sportivo potrà costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), con una previsione che introduce una presunzione per cui il rapporto di lavoro è nella forma della co.co.co. se la durata delle prestazioni lavorative non supera è nella forma della co.co.co. se la durata delle prestazioni lavorative non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive e se le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, ai regolamenti delle FSN, DSA ed EPS.

Sono interessati dalla Riforma dello Sport tutti gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici, ma anche le figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive (come ad esempio custodi, receptionist, addetti alle pulizie, giardinieri ecc.). Tutte le figure di lavoratori escluse dalla norma di riforma dello Sport e dalle delibere federali dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).

Le collaborazioni, infatti, potranno assumere due forme: lavoro sportivo o volontariato puro

Il volontario presterà gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, ma dovrà comunque essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e non potrà essere remunerato in alcun modo. Potrà solo ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. 

Il lavoratore sportivo invece, in base alle modalità di svolgimento del rapporto, potrà assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In altri termini, l’inquadramento contrattuale nel mondo sportivo dilettantistico dovrà fare riferimento ad una delle seguenti tipologie:

– lavoro subordinato,

– collaborazione coordinata e continuativa,

– lavoro autonomo con partita IVA,

– lavoro autonomo occasionale.

Appare, infine, utile evidenziare come anche l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle ASD e SSD potrà essere oggetto di co.co.co. e, ancorché tecnicamente fuori dal perimetro del lavoro sportivo, ai soli fini fiscali anch’esse fruiranno dell’agevolazione per la quale i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non concorrono all’imponibile fino a 15.000 euro (art. 36 comma 6).

Ai fini previdenziali, il lavoratore sportivo subordinato non godrà di esenzioni contributive, mentre quello autonomo (compreso il co.co.co. amministrativo-gestionale) beneficerà dell’esenzione per i primi 5.000 euro di compenso, nonché dell’aliquota contributiva ridotta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027 (con aliquota al 33% per il lavoro subordinato, 25% per gli autonomi e co.co.co non già assicurati, 24% per autonomi e co.co.co già assicurati presso altre forme obbligatorie).

Nel dilettantismo la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” se il rapporto di lavoro prevede non più di 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva.
La durata del contratto a termine per i lavoratori sportivi è stabilita in 5 anni e può esservi successione di contratti a tempo determinato fra stessi soggetti, in deroga alla normativa generale.

Quali sono le vecchie regole

Fino ad oggi, per i compensi percepiti in ambito sportivo dilettantistico ha trovato applicazione l’ art. 69, comma 1, lettera m), TUIR, inquadrandosi i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti tra i redditi diversi e, giusto quanto previsto dall’ art. 69 TUIR fino all’importo massimo di 10.000 euro sono da ritenere esenti da tassazione, non concorrendo “altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”.

Superata la soglia di 10.000 euro, il sostituto di imposta opera una ritenuta a titolo di imposta e, nello specifico, per i compensi eccedenti il limite di 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro, la ritenuta da operare a titolo di imposta è pari al 23%, mentre oltre tale ultimo limite la ritenuta si applica a titolo di acconto sempre nella misura del 23%.

Quali sono le nuove regole

Ecco, allora, la novità: detti compensi non sono ora più riconducibili nella categoria dei redditi diversi, essendo stato espunto dal novellato testo dell’ art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR ogni riferimento ai compensi corrisposti in ambito sportivo dilettantistico.

Da luglio, essi trovano la loro nuova disciplina nell’ art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021, che prevede che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo “non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo”.

In ogni caso, dalla combinazione tra agevolazioni fiscali e previdenziali in molti casi si ridurrà il costo complessivo del lavoro sportivo dilettantistico, in quanto la quasi totalità degli operatori di questo mondo non supera, su base annua, compensi superiori a 15.000 euro (e, molto spesso neanche a 5.000 euro) e, quindi, una quota ampia verrà, di fattoesentata da prelievo fiscale e comunque in minima parte assoggettata a contribuzione obbligatoria.

Novità anche per chi fa attività amministrativa-gestionale con i lavoratori che saranno inquadrati come co.co.co. e si applicherà la disciplina previdenziale e fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive.

Assicurazione infortuni sul lavoro
Il lavoratore sportivo, sia subordinato che co.co.co, sia nel professionismo che nel dilettantismo, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La copertura assicurativa per responsabilità civile deve essere assicurata anche ai volontari (oltre a quanto già previsto per morte e invalidità permanente).

Obbligo comunicazione centri per l’impiego
L’obbligo di comunicazione ai centri per l’impiego dell’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa prevista dalla normativa vigente si intende assolto attraverso la comunicazione da parte dell’associazione o della società destinataria delle prestazioni sportive al Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

Contribuzione INPS 25%
Se si superano i 5000 euro annui obbligo di contribuzione INPS con l’aliquota contributiva per i dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i dilettanti che svolgono prestazioni autonome fissata al 25 %.

Franchigia fiscale sportivi: 15.000 euro/anno
Riguardo al fisco, nell’area del dilettantismo l’imposizione fiscale sarà applicata solo sulla parte eccedente 15mila euro annui (prima era 10mila), sotto questa franchigia non ci sono adempimenti.

Premi sportivi
Inoltre, gli importi erogati come premio legato al raggiungimento di risultati sportivi non costituiranno reddito, ma avranno una ritenuta alla fonte del 20%.